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Quali apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifica periodica

Quali apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifica periodica

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Quali apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifica periodica

“La gru va verificata ogni anno, giusto? E il muletto? E la piattaforma che usiamo per cambiare i corpi illuminanti?” Sono le domande tipiche di chi gestisce un parco macchine, e le risposte sbagliate costano care: chi omette una verifica dovuta si espone a sanzioni, chi ne commissiona una non dovuta spende inutilmente. La bussola per orientarsi esiste ed è una sola: l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Vediamo che cosa contiene, come si leggono i due grandi gruppi di attrezzature e come funziona, in pratica, il percorso delle verifiche.

 

La regola: l’articolo 71, comma 11

Il Testo Unico stabilisce che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature elencate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell’allegato stesso. Le verifiche sono a titolo oneroso, a carico del datore di lavoro, e i verbali che ne derivano vanno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Attenzione a un equivoco frequente: la verifica periodica non sostituisce la manutenzione, né i controlli ordinari previsti dai commi 4 e 8 dello stesso articolo 71, che restano dovuti per tutte le attrezzature di lavoro. È un livello aggiuntivo, riservato alle macchine a maggior rischio, eseguito da soggetti esterni qualificati.

 

Gruppo SC: il sollevamento di materiali

Il primo gruppo comprende gli apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, in tutte le loro declinazioni: di tipo fisso (come i carriponte e le gru a bandiera ancorate), di tipo mobile (come le autogrù) e di tipo trasferibile (come le gru a torre di cantiere). Rientrano nel gruppo anche i carrelli semoventi a braccio telescopico (i “telescopici” ormai onnipresenti in cantieri e aziende agricole) e gli idroestrattori a forza centrifuga.

Per gli apparecchi di sollevamento materiali la periodicità della verifica non è unica: varia da annuale a triennale in funzione di tre fattori combinati: il tipo (fisso, mobile o trasferibile), l’anzianità (più o meno di dieci anni dalla fabbricazione) e il settore di impiego, con i contesti più gravosi come costruzioni, siderurgia, ambito portuale ed estrattivo soggetti a cadenze più strette. Alla tabella completa delle periodicità dedicheremo un articolo specifico.

 

Gruppo SP: il sollevamento di persone

Il secondo gruppo raccoglie le attrezzature progettate per sollevare persone: le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti mobili sviluppabili su carro (motorizzati o azionati a mano), i ponti sospesi e i relativi argani, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e gli ascensori e montacarichi da cantiere.

Qui le periodicità sono fissate per singola tipologia: annuale per alcune attrezzature, biennale per altre. Una novità recente merita attenzione: la Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha inserito nell’Allegato VII la voce “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto” con verifica triennale, come confermato dalla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 780 del 15 aprile 2026. Poiché la voce convive con quella preesistente dei ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, che resta a verifica annuale, per le attrezzature al confine tra le due definizioni è prudente chiedere un riscontro scritto al soggetto verificatore prima di aggiornare lo scadenziario.

 

Chi resta fuori: il caso dei carrelli elevatori

La domanda più frequente in assoluto riguarda i muletti, e la risposta sorprende molti: i comuni carrelli elevatori industriali non compaiono nell’Allegato VII e non sono quindi soggetti alla verifica periodica dell’articolo 71, comma 11. Per loro valgono gli obblighi generali: idonea manutenzione, controlli periodici secondo le indicazioni del fabbricante e i controlli trimestrali di funi e catene previsti dall’Allegato VI.

Attenzione però a non generalizzare: i carrelli semoventi a braccio telescopico rientrano eccome nell’Allegato VII, con verifica annuale. La distinzione tra le due famiglie (e gli errori che genera) merita un articolo a parte, che arriverà in questa stessa serie.

 

Come funziona il percorso delle verifiche

Il percorso è a due tappe. La prima verifica periodica è di titolarità dell’INAIL: il datore di lavoro la richiede e l’Istituto vi provvede entro quarantacinque giorni; decorso inutilmente questo termine, il datore di lavoro può rivolgersi, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono invece effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL (o dall’ARPA dove previsto dalla legge regionale) oppure direttamente da soggetti abilitati iscritti negli elenchi ministeriali.

Ogni verifica si conclude con un verbale che attesta l’esito e costituisce il documento da esibire in caso di controllo. La regia delle scadenze spetta al datore di lavoro: è lui che deve richiedere le verifiche per tempo, prima che il termine dell’ultima scada.

 

Il ruolo di CVE Engineering

Per le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento cose e persone, l’Organismo CVE opera tramite la propria controllata CVE Engineering, soggetto abilitato ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 11 aprile 2011: il datore di lavoro può incaricarla direttamente per l’esecuzione delle verifiche periodiche, con rilascio del relativo verbale.

Il perimetro resta quello di sempre: verificare e attestare lo stato di conservazione ed efficienza ai fini di sicurezza, in modo imparziale. La manutenzione delle macchine, le riparazioni e le regolazioni restano in capo al datore di lavoro tramite i propri manutentori: se il verbale evidenzia carenze, indica con precisione che cosa va sistemato prima del rientro in servizio.

 

Domande frequenti (FAQ)

Dove trovo l’elenco ufficiale delle attrezzature soggette a verifica?

Nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, richiamato dall’articolo 71, comma 11. L’allegato elenca le attrezzature e, per ciascuna, la periodicità della verifica.

Il muletto è soggetto a verifica periodica?

No: i comuni carrelli elevatori industriali non rientrano nell’Allegato VII. Restano dovuti manutenzione, controlli secondo il fabbricante e i controlli trimestrali di funi e catene. Rientrano invece nell’Allegato VII i carrelli semoventi a braccio telescopico, con verifica annuale.

Chi esegue la prima verifica periodica?

L’INAIL, su richiesta del datore di lavoro, entro quarantacinque giorni. Se il termine decorre inutilmente, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati di propria scelta.

E le verifiche successive?

Sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o dall’ARPA dove previsto, oppure da soggetti abilitati iscritti negli elenchi ministeriali, come CVE Engineering, controllata dell’Organismo CVE.

È vero che per le PLE la verifica è diventata triennale?

La Legge 34/2026 ha inserito nell’Allegato VII la voce delle piattaforme di lavoro mobili elevabili e delle piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto con verifica triennale (Nota INL n. 780/2026). La voce dei ponti mobili sviluppabili su carro motorizzati resta però a verifica annuale: per i mezzi al confine tra le due definizioni conviene un riscontro scritto del soggetto verificatore.

La verifica periodica sostituisce la manutenzione?

No. Manutenzione e controlli ordinari restano obblighi distinti e sempre dovuti; la verifica periodica è un accertamento aggiuntivo, eseguito da un soggetto esterno qualificato, riservato alle attrezzature dell’Allegato VII.

 

Prima regola: sapere cosa possiedi

Il punto di partenza per essere in regola è un censimento onesto del parco macchine: che cosa rientra nell’Allegato VII, con quale periodicità, quando è stata fatta l’ultima verifica. È un lavoro di mezza giornata che evita sanzioni, fermi macchina e discussioni con gli organi di vigilanza.

Contatta Organismo CVE: tramite la controllata CVE Engineering possiamo eseguire le verifiche periodiche dei tuoi apparecchi di sollevamento. Richiedi un preventivo gratuito e senza impegno.

 

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