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VERIFICHE PERIODICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI COSE E PERSONE

Scopri come gestire le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento per cose e persone. Guida completa agli obblighi del datore di lavoro.
Verifiche apparecchi di sollevamento cose e persone - 1

Garantire la massima sicurezza operativa e la piena conformità normativa rappresenta una priorità assoluta per ogni datore di lavoro che gestisce attrezzature critiche. Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, previste dal D.lgs 81/08 e dal DM 11/04/2011, costituiscono lo strumento fondamentale per monitorare nel tempo lo stato di conservazione e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

Attraverso controlli tecnici accurati, è possibile prevenire guasti improvvisi e tutelare l’integrità fisica dei collaboratori, trasformando un obbligo di legge in un’opportunità di efficienza gestionale. Affidarsi a esperti qualificati permette di gestire con serenità le scadenze e le complessità burocratiche, assicurando la continuità dei processi produttivi in totale protezione.

Cosa sono gli apparecchi di sollevamento cose e persone

Le attrezzature destinate alla movimentazione si distinguono principalmente in base alla natura del carico trasportato, comprendendo sistemi meccanici complessi progettati per operare in verticale o orizzontale. Gli apparecchi dedicati al sollevamento di materiali includono macchinari robusti come le gru a torre e le gru mobili, pilastri fondamentali dei cantieri edili, insieme ai carriponte utilizzati stabilmente nei contesti industriali per lo spostamento di carichi pesanti. In ambiti più circoscritti trovano largo impiego i paranchi e gli argani, oltre alle gru installate su autocarro che permettono una gestione autonoma delle merci durante le fasi di carico e scarico.

Il panorama dei dispositivi per il sollevamento di persone richiede standard di sicurezza ancora più rigorosi, poiché queste macchine hanno il compito di portare gli operatori in quota garantendo stabilità millimetrica. Tra le soluzioni più diffuse spiccano le piattaforme di lavoro autosollevanti, note anche come PLE o cestelli, affiancate dai ponti mobili su ruote che offrono grande versatilità negli interventi di manutenzione. Completano il quadro i sistemi temporanei come gli ascensori e i montacarichi da cantiere, fondamentali per il flusso del personale nelle grandi opere, e le piattaforme sottoponte, strumenti altamente specializzati impiegati per l’ispezione delle infrastrutture viarie.

Il servizio di CVE Engineering

Verifiche apparecchi di sollevamento cose e persone - 3

L’Organismo CVE, in collaborazione con CVE Engineering, effettua verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento persone Gruppo SC (Sollevamento Cose) e Gruppo SP (Sollevamento Persone).

Nel dettaglio offriamo:

  • Gestione completa dell’iter di verifica, dalla prima comunicazione INAIL alle verifiche successive
  • Verifiche periodiche secondo le scadenze normative (annuali, biennali, triennali)
  • Monitoraggio scadenze e documentazione
  • Tariffe trasparenti secondo normativa
Verifiche apparecchi di sollevamento cose e persone - 3
Verifiche apparecchi di sollevamento cose e persone - 1

Perché le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento cose sono obbligatorie?

Il Gruppo SC (sollevamento cose) garantisce la sicurezza sul lavoro attraverso verifiche periodiche obbligatorie su gru, carrelli elevatori e apparecchi di sollevamento. L’Organismo CVE, in collaborazione con CVE Engineering, opera secondo il D.Lgs. 81/08 e il DM 11 aprile 2011, verificando conformità, installazione, manutenzione, dispositivi di sicurezza e capacità operativa degli apparecchi.

L’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo le attrezzature di lavoro:

  • Fornire attrezzature conformi alle normative e idonee alla sicurezza
  • Valutare condizioni di lavoro, rischi ambientali e interferenze con altre attrezzature
  • Garantire installazione conforme e manutenzione adeguata
  • Aggiornare i requisiti minimi di sicurezza
  • Mantenere registro dei controlli aggiornato
  • Controllo iniziale post-installazione
  • Verifica dopo ogni nuovo montaggio
  • Controlli periodici per attrezzature soggette a deterioramento
  • Controlli straordinari dopo eventi eccezionali
  • Verifiche specifiche secondo Allegato VII

Per apparecchi di sollevamento >200 kg non azionati a mano:

  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo – Verifica annuale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni – Verifica biennale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni – Verifica annuale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni – Verifica annuale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni – Verifica biennale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni – Verifica biennale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni – Verifica triennale

  • Prima verifica INAIL entro 45 giorni dalla richiesta
  • Verifiche successive da ASL/ARPA o soggetti abilitati come CVE Engineering

Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative e responsabilità civili/penali.

Mentre il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008:

Le verifiche sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Il Decreto individua due tipologie di verifiche periodiche:

  • prima verifica periodica
  • verifiche periodiche successive alla prima

Per l’esecuzione delle verifiche periodiche il Datore di Lavoro può rivolgersi ad INAIL, ARPA o ad Organismi di Ispezione abilitati dal Ministero del Lavoro come CVE ENGINEERING.

FASE 1 MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA

Come primo adempimento al Datore di Lavoro è richiesto di effettuare la DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMMATRICOLAZIONE all’INAIL territorialmente competente attraverso il portale CIVA. L’unità operativa territoriale di INAIL assegnerà il numero di matricola all’attrezzatura.

FASE 2 PRIMA VERIFICA PERIODICA

Il Datore di Lavoro, tramite il portale CIVA, deve richiedere ad INAIL l’effettuazione della PRIMA VERIFICA PERIODICA, indicando il nominativo di C.V.E. ENGINEERING quale Soggetto Abilitato al quale l’INAIL potrà conferire delega.

FASE 3 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

L’allegato VII del D.Lgs. 81/08 definisce per ogni tipologia di attrezzatura la periodicità con la quale la stessa dovrà essere sottoposta a verifica. Per le verifiche periodiche successive alla prima il Datore di Lavoro potrà incaricare direttamente C.V.E. ENGINEERING quale soggetto abilitato (senza quindi dover inoltrare nuovamente la richiesta ad INAIL). 01

La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive. Al termine delle verifiche al datore di lavoro verrà rilasciata la seguente documentazione:

Scheda tecnica dell’attrezzatura (documento rilasciato solamente a seguito delle prime verifiche periodiche al fine di consentire la corretta identificazione delle attrezzature nel corso delle verifiche successive). La prima verifica periodica, infatti, ha lo scopo di accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura alla normativa vigente e a quanto indicato dal fabbricante.

Verbale di verifica periodica (documento attestante l’effettuazione e l’esito della verifica).

Nel verbale viene evidenziato lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Il costo delle verifiche periodiche viene calcolato sulla base del tariffario ministeriale in vigore. I prezzi delle verifiche sono quindi “calmierati” e quota parte viene destinata, per Legge, ad INAIL.

Le verifiche mirano a valutare lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

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Obblighi del datore di lavoro e normativa vigente (D.Lgs 81/08)

L’articolo 71 del d.lgs. 81/08 stabilisce il perimetro delle responsabilità in capo alla figura apicale dell’azienda, imponendo l’adozione di misure rigorose per la gestione del parco macchine. Il datore di lavoro ha il compito primario di mettere a disposizione dei propri collaboratori esclusivamente attrezzature conformi alle specifiche direttive di prodotto e idonee ai compiti da svolgere, previo un’attenta analisi dei rischi. Questa valutazione deve tenere conto non solo delle condizioni intrinseche di lavoro, ma anche delle interferenze ambientali e dei potenziali pericoli derivanti dall’interazione tra diverse macchine all’interno dello stesso spazio operativo.

La conformità normativa si estende alla fase di installazione, che deve essere eseguita a regola d’arte, e prosegue lungo tutto il ciclo di vita del macchinario attraverso una manutenzione costante e l’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza. Per dimostrare la correttezza di tali operazioni, è fatto obbligo di istituire e mantenere costantemente aggiornato un registro dei controlli, documento essenziale in sede di ispezione per attestare la diligenza aziendale.

Le attività di verifica assumono una cadenza precisa per intercettare precocemente ogni segnale di usura o malfunzionamento. Oltre al controllo iniziale obbligatorio dopo l’installazione e a ogni successivo nuovo montaggio, il legislatore prevede verifiche periodiche sistematiche per tutte quelle attrezzature soggette a deterioramento. In presenza di eventi eccezionali, quali incidenti, riparazioni strutturali o lunghi periodi di inattività, scatta l’obbligo di controlli straordinari mirati a ripristinare i livelli di sicurezza. Un’attenzione particolare è dedicata alle verifiche specifiche definite dall’allegato VII del testo unico, che regolamenta con precisione le scadenze e le modalità tecniche per i dispositivi a più alto indice di rischio.

Le scadenze per le verifiche

Per gli apparecchi di sollevamento cose >200 kg non azionati a mano, la legislativa ha individuato le seguenti scadenze:

 

  • annuale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.
  • annuale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
  • annuale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
  • biennale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.
  • biennale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.
  • biennale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
  • triennale per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

 

Passando agli apparecchi di sollevamento delle persone, invece, sono state decise le seguenti scadenze:

  • annuale per scale aeree ad inclinazione variabile.
  • annuale per ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.
  • biennale per ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano.
  • biennale per ponti sospesi e relativi argani.
  • triennale per piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne.

Come si svolge il processo di verifica tecnica

Come primo adempimento al Datore di Lavoro è richiesto di effettuare la denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente attraverso il portale CIVA. L’unità operativa territoriale di INAIL assegnerà il numero di matricola all’attrezzatura.

Successivamente, Il datore di lavoro, tramite il portale CIVA, deve richiedere ad INAIL l’effettuazione della prima verifica periodica, indicando il nominativo di C.V.E. ENGINEERING quale soggetto abilitato al quale l’INAIL potrà conferire delega.

Come visto. l’allegato VII del D.Lgs. 81/08 definisce per ogni tipologia di attrezzatura la periodicità con la quale la stessa dovrà essere sottoposta a verifica. Per le verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro potrà incaricare direttamente C.V.E. ENGINEERING quale soggetto abilitato (senza quindi dover inoltrare nuovamente la richiesta ad INAIL). 

La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive. Al termine delle verifiche al datore di lavoro verrà rilasciata la seguente documentazione:

  • Scheda tecnica dell’attrezzatura (documento rilasciato solamente a seguito delle prime verifiche periodiche al fine di consentire la corretta identificazione delle attrezzature nel corso delle verifiche successive): la prima verifica periodica, infatti, ha lo scopo di accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura alla normativa vigente e a quanto indicato dal fabbricante.


Verbale di verifica periodica
(documento attestante l’effettuazione e l’esito della verifica): nel verbale viene evidenziato lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

FAQ

Cosa succede se l’ente pubblico non risponde entro i termini previsti?

Qualora l’INAIL o l’ASL/ARPA non intervengano entro 45 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi direttamente a soggetti pubblici o privati abilitati per effettuare la verifica, garantendo così la continuità operativa in sicurezza.

Il registro di controllo è obbligatorio anche per le attrezzature nuove?

Assolutamente sì. Ogni apparecchio di sollevamento deve essere accompagnato da un registro dove annotare tutte le manutenzioni, le sostituzioni di parti critiche (come funi e catene) e gli esiti delle verifiche periodiche.

Il registro di controllo è obbligatorio anche per le attrezzature nuove?

Le sanzioni amministrative e penali previste dal Testo Unico sulla Sicurezza colpiscono direttamente il datore di lavoro o il dirigente responsabile, poiché la mancata verifica è considerata una grave carenza nelle misure di prevenzione dei rischi.

Gli accessori sottogancio come funi e catene vanno verificati separatamente?

, gli accessori di sollevamento devono essere controllati trimestralmente da personale competente e la loro efficienza deve essere verificata congiuntamente all’apparecchio principale durante la visita periodica dell’ente abilitato.