F.A.Q.
Le domande più frequenti che ci vengono poste
Che cos’è il D.P.R. 462/01?
D.P.R. 462/01 è l’abbreviativo comunemente usato per identificare il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n. 462. Il D.P.R. 462/01 tratta il tema della sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro ed in particolare disciplina l’obbligo di denunciare gli impianti e di far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche.
Cosa si intende per denuncia di terra?
La Denuncia di terra è una comunicazione obbligatoria ai sensi del D.P.R. 462/01. Tutti i datori di lavoro, difatti, sono tenuti a comunicare l’esistenza del proprio impianto agli Enti di Pubblica Vigilanza competenti per territorio (ASL/ARPA e INAIL).
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di installazione dell’impianto e avviene mediante la compilazione di appositi modelli ai quali si allega una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore. L’INAIL per la pratica di denuncia richiede il pagamento di €. 30,00 da effettuarsi a mezzo bollettino postale secondo le indicazioni fornite dall’INAIL stesso nel modello di denuncia. La documentazione va spedita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il fine della denuncia di terra è quello di immatricolare tutti gli impianti elettrici.
Cosa s’intende per verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra?
La verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra è una revisione obbligatoria e periodica dell’impianto elettrico di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01. Tale verifica mira a controllare che l’impianto elettrico di messa a terra sia efficiente e conforme alle vigenti normative e che con il passare del tempo mantenga i requisiti di sicurezza richiesti.
A chi si rivolge il D.P.R. 462/01? Quali sono i soggetti obbligati a fare le verifiche?
Chi può eseguire le verifiche?
Per l’esecuzione delle verifiche il datore di lavoro può scegliere se rivolgersi all’Azienda ULS/ARPA locale oppure ad Organismi di Ispezione abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico come C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE Srl.
Ai sensi del D.P.R. 462/01 non hanno nessuna valenza le verifiche svolte da elettricisti, progettisti o liberi professionisti in genere.
Qual è la periodicità delle verifiche?
Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di far eseguire le verifiche con periodicità quinquennale salvo l’impianto elettrico non risulti installato in cantieri, locali adibiti ad uso medico o ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Come si svolge una verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra?
La verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra è un insieme di esami e prove strumentali che il Tecnico Verificatore esegue al fine di accertare o meno la corretta funzionalità dell’impianto ai fini della sicurezza elettrica.
L’iter di verifica è disciplinato da una normativa di riferimento, pertanto tutti i tecnici abilitati sono tenuti ad eseguire gli stessi esami e prove strumentali di seguito descritti:
- esame della documentazione tecnica dell’impianto elettrico (conformità , denuncia di terra, eventuale progetto, etc.).
- esame a vista dell’impianto
- misura della resistenza di terra
- prova di continuità elettrica eseguita a campione sulle attrezzature, sulle prese, sulle masse presenti nel sito.
- prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale.
- eventuale misura dell’impedenza dell’anello di guasto.
- rilascio del rapporto di verifica e del verbale di verifica.
Quanto costa una verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra?
Dal 1 Gennaio 2020 la spesa per l’esecuzione delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche è calcolata sulla base del tariffario ISPESL secondo quanto disciplinato dal decreto Legge nr.161 del 2019.
Come richiedere una verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra?
Per richiedere e programmare la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra è sufficiente contattare la nostra segreteria tecnica al numero 0444.787876. Il nostro personale tecnico Vi fornirà tutte le indicazioni necessarie e sulla base delle Vostre esigenze individuerà la data e l’orario migliori per l’esecuzione della verifica.
Al termine della verifica viene rilasciato al datore di lavoro il Verbale di Verifica. Tale documento va spedito a qualche Ente?
Il Verbale di Verifica è il documento che viene rilasciato al termine della verifica. Nel documento viene indicato l’esito della verifica e sono riassunti tutti i risultati ottenuti nel corso dell’ispezione. Il D.P.R. 462/01 prescrive al datore di lavoro l’obbligo di conservare il Verbale di Verifica e di esibirlo su richiesta agli Enti di Pubblica Vigilanza competenti per territorio (es. SPISAL,ULSS,ARPA,INAIL,VIGILI DEL FUOCO,etc.). Se richiesto il documento va spedito all’ENEL (in qualità di Ente Distributore) secondo le modalità indicate nella lettera di richiesta.
Perché è importante far eseguire la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra?
La verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra è una revisione periodica resa obbligatoria dal D.P.R. 462/01 con il fine di garantire e preservare la sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro.
Cosa rischiano gli inadempienti?
I datori di lavoro sono i responsabili diretti della sicurezza in Azienda verso i quali il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di far eseguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra. I trasgressori vengono puniti dalla Legge con sanzioni sia di tipo amministrativo che di tipo penale. La mancanza della verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra può rendere invalida la polizza assicurativa dell’Azienda. In caso di infortunio elettrico, quindi, il datore di lavoro incorre in un procedimento penale oltre alla sanzione amministrativa.
Da quando è stato introdotto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche?
L’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR 462/2001 è stato introdotto dall’articolo 36 del decreto-legge 162 del 2019, entrato in vigore il 31 dicembre 2019 e, pertanto, riguarda esclusivamente le verifiche periodiche eseguite dal 31 dicembre 2019.
Come è possibile assolvere all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 bis del DPR 462/2001?
La comunicazione, da parte dei datori di lavoro, del nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra avverrà, a regime, tramite l’applicativo CIVA.
Nelle more dell’implementazione di appositi servizi all’interno di CIVA –l’applicativo messo a disposizione da Inail per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica e che costituisce anche archivio delle attrezzature e degli impianti-, i datori di lavoro che abbiano fatto eseguire la verifica dal 31 dicembre 2019 devono comunicare via PEC alle UOT territorialmente competenti il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-mod-comunicazione.pdf?section=atti-e-documenti.
Gli organismi di ispezione devono registrarsi al portale CIVA per essere individuati dai datori di lavoro che intendano affidare loro le verifiche?
No. A seguito dell’implementazione dei servizi nel portale CIVA i datori di lavoro troveranno un menù a tendina dal quale selezionare, tra gli organismi di ispezione abilitati dal Ministero dello sviluppo economico, il nominativo del soggetto incaricato della verifica periodica.
La comunicazione del nominativo dell’organismo al quale il datore di lavoro ha affidato la verifica di un impianto di messa a terra mai denunciato ha valenza ai fini della denuncia dell’impianto stesso?
La comunicazione del datore di lavoro di cui all’art. 7 bis, comma 2, del DPR 462/2001 non è sostitutiva della denuncia di impianto di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto e, pertanto, il datore di lavoro che non abbia mai inviato la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, deve preliminarmente provvedere a denunciare l’impianto ai
sensi del citato art. 2, comma 2, inviando la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore all’Inail ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
In che modo è possibile trasmettere il verbale della verifica periodica effettuata alla banca dati?
Lo sviluppo della banca dati non può che avvenire successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza, al fine dell’individuazione dei relativi requisiti essenziali, pertanto, allo stato, nessun adempimento è richiesto all’utenza.
Il tariffario ISPESL del 2005 ha subito delle modifiche per quanto concerne le tariffe per i servizi di verifica di cui al DPR 462/2001?
Le tariffe individuate dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.165 del 18/07/2005 – Suppl. Ordinario n. 125) non hanno subito modificazioni.
Quali sono le modalità per corrispondere all’Inail la quota pari al 5% della tariffa stabilita per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata?
Specifiche indicazioni al riguardo potranno essere fornite soltanto successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
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