Ministero delle Imprese e del Made in Italy

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI
Si definiscono impianti elettrici pericolosi le installazioni elettriche effettuate in locali, ambienti o luoghi ove sussiste il pericolo di esplosione ed in particolare nelle zone ATEX 0,1,2,20,21,22 ed attigue.

Cosa sono gli impianti elettrici pericolosi?

Si definiscono impianti elettrici pericolosi le installazioni elettriche effettuate in locali, ambienti o luoghi ove sussiste il pericolo di esplosione ed in particolare nelle zone ATEX 0,1,2,20,21,22 ed attigue.

Generalmente in tali aree è buona norma limitare al massimo le installazioni elettriche proprio perché un malfunzionamento elettrico può essere causa di innesco dell’esplosione.

L’elevato rischio presente negli ambienti a rischio di esplosione ha indotto il legislatore a riservare una particolare procedura per la messa in esercizio e l’omologazione. A differenza degli impianti elettrici di messa a terra, infatti, per gli impianti elettrici pericolosi è previsto l’obbligo di omologazione da parte dell’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

Per le successive verifiche periodiche, invece, il datore di lavoro deve quindi individuare ed incaricare un soggetto abilitato che effettui tale verifica. E’ importante ricordare che non tutti gli Organismi di Ispezione individuati dal Ministero delle Attività  Produttive hanno l’abilitazione per effettuare le verifiche periodiche impianti elettrici pericolosi.

Il servizio C.V.E.

C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE Srl è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero delle Attività  Produttive per l’esecuzione delle verifiche periodiche impianti elettrici pericolosi di cui all’art. 6 del D.P.R. 462/01.

Al datore di lavoro offriamo:

  1. La possibilità  di ricevere un preventivo senza impegno per l’esecuzione della verifica periodica dell’impianto elettrico pericoloso installato nella propria Azienda (l’offerta verrà  elaborata previa l’acquisizione e l’esame preventivo della documentazione tecnica prevista dalle vigenti normative).
  2. L’elasticità  nella programmazione delle verifiche. Prima di programmare la verifica vengono acquisite le informazioni necessarie ai fini della sicurezza. In accordo con il datore di lavoro le verifiche vengono programmate negli orari di fermo impianto o comunque nei momenti della giornata ritenuti più opportuni.
  3. La gestione delle scadenze attraverso un software specifico che garantisce al datore di lavoro il servizio di avviso della scadenza assicurando  il rispetto delle periodicità.

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La Legge: D.P.R. 462/01

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione dell’impianto

  1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

  2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

  3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività  produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3

Verifiche a campione

  1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità  alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.

  2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

  1. localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;

  2. tipo di impianto soggetto a verifica;

  3. dimensione dell’impianto.

  1. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4

Verifiche periodiche Soggetti abilitati

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

  2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta dagli organi di vigilanza.

  4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7

Verifiche straordinarie

  1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’Asl o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

  2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

  1. esito negativo della verifica periodica;

  2. modifica sostanziale dell’impianto;

  3. richiesta del datore di lavoro.

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

  1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

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