VERIFICA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
La verifica degli impianti elettrici di messa a terra non è solo un adempimento burocratico, ma il pilastro fondamentale per la sicurezza di ogni ambiente di lavoro. Regolata dal DPR 462/01, questa procedura garantisce che i sistemi di protezione contro le scariche elettriche siano efficienti e in grado di prevenire folgorazioni o incendi.
Che cos'è l'impianto di messa a terra?
In un contesto industriale o produttivo, l’impianto di messa a terra rappresenta il sistema di sicurezza passiva fondamentale per la protezione di macchinari, strutture e, soprattutto, dei lavoratori. Questa infrastruttura tecnologica è progettata per disperdere nel suolo eventuali correnti di guasto, evitando che superfici metalliche o scocche di macchinari vadano in tensione a causa di un difetto di isolamento.
Dal punto di vista tecnico, l’impianto collega elettricamente tutte le masse metalliche dell’edificio a uno o più dispersori interrati, creando un percorso a bassa resistenza che permette alla corrente di scaricarsi a terra in modo sicuro invece di attraversare il corpo umano in caso di contatto accidentale.
Oltre alla protezione contro la folgorazione, un impianto di messa a terra efficiente è indispensabile per il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione automatica, come gli interruttori differenziali, e per la salvaguardia dell’infrastruttura stessa contro le scariche atmosferiche. La sua presenza trasforma un potenziale pericolo di incendio o di guasto catastrofico in un evento gestibile dai sistemi di sicurezza.
Il servizio C.V.E.
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE Srl è un Organismo di Ispezione abilitato nel 2005 dal Ministero delle Attività Produttive per l’esecuzione delle verifiche di cui al D.P.R. 462/01. Da 20 anni operiamo sul territorio nazionale attraverso un’equipe di Tecnici Verificatori di comprovata serietà ed esperienza.
Al datore di lavoro offriamo:
- la possibilità di ricevere un preventivo senza impegno per l’esecuzione della verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra installato nella propria Azienda;
- la capacità di intervenire con tempestività e puntualità al fine di garantire ai datori di lavoro la possibilità di assolvere agli obblighi di verifica entro i termini previsti dal D.P.R. 462/01;
- l’elasticità nella programmazione degli interventi ovvero la pianificazione delle verifiche ed in particolare delle operazioni di verifica che richiedono una breve interruzione della tensione dalle linee elettriche, nel rispetto delle attività produttive e/o operative dei nostri clienti. Siamo convinti, infatti, che oltre alle spese per l’esecuzione delle verifiche i datori di lavoro non debbano sostenere ulteriori costi derivati da mancata produzione e/o operatività del proprio personale.
- la gestione delle scadenze attraverso un software specifico che garantisce al datore di lavoro il servizio di avviso della scadenza assicurando il rispetto delle periodicità.
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In cosa consiste la verifica
Per quel che riguarda il controllo della messa a terra questa è un’attività tecnica complessa che non può essere ridotta a una procedura standardizzata, poiché ogni impianto industriale è un sistema personalizzato, progettato e realizzato dall’installatore in base alle specifiche esigenze del sito.
Durante l’ispezione, i tecnici verificano l’efficienza dell’impianto di messa a terra, i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e, dove presenti, gli impianti in ambienti a rischio esplosione. Una verifica eseguita con rigore professionale permette di individuare errori di installazione originali, modifiche successive non a norma, carenze nella manutenzione ordinaria o l’usura fisiologica dei componenti di sicurezza che potrebbero mettere a rischio la vita dei lavoratori.
Al termine delle attività, l’esito viene formalizzato in un verbale di verifica (in fondo al contenuto è possibile vederne un esempio), un documento legale che il datore di lavoro è tenuto a conservare con cura. È inoltre obbligatorio comunicare tempestivamente all’INAIL, attraverso il portale telematico CIVA, il nominativo dell’organismo abilitato e accreditato scelto per lo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie.
È giusto sottolineare, in aggiunta, che tale verifica non va confusa con la manutenzione degli impianti elettrici che deve seguire una precisa tempistica e che è regolata dal D.lgs. 81/08.
Quali sono gli impianti soggetti alla verifica
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 462/01, l’obbligo di verifica periodica non riguarda genericamente ogni componente elettrica, ma si concentra su specifici sistemi critici per la sicurezza industriale. La normativa identifica tre categorie principali di impianti che devono essere sottoposti a controllo per garantire l’incolumità dei lavoratori e la protezione delle strutture:
- Impianti elettrici di messa a terra: sistemi fondamentali per disperdere le correnti di guasto.
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: sistemi (LPS) installati per salvaguardare l’edificio dai fulmini.
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione: installazioni in aree critiche dove la presenza di gas o polveri infiammabili richiede standard di sicurezza superiori (ATEX).
Dal punto di vista ispettivo, l’attività tecnica segue una suddivisione rigorosa in quattro aree tecniche, che definiscono l’ambito di intervento dell’organismo abilitato:
- Area 1: Sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS).
- Area 2: Impianti di messa a terra con tensione nominale fino a 1000 V (bassa tensione).
- Area 3: Impianti di terra con tensione superiore a 1000 V (media e alta tensione).
- Area 4: Impianti elettrici installati in atmosfere potenzialmente esplosive.
Specifiche tecniche e criteri di conformità
Affinché un impianto sia considerato a norma, deve garantire che le tensioni di contatto non superino i limiti di sicurezza: 50 V per gli ambienti ordinari e 25 V per i locali a maggior rischio. La resistenza di terra deve essere coordinata con i dispositivi differenziali per assicurarne l’intervento tempestivo.
È inoltre compito del tecnico valutare la corretta realizzazione dei sistemi equipotenziali, che devono includere masse estranee come tubazioni e carpenterie metalliche per evitare differenze di potenziale pericolose. In presenza di un impianto di protezione dai fulmini (LPS), progettato secondo la norma CEI EN 62305, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciarne l’installazione all’INAIL e sottoporlo alle medesime verifiche periodiche previste per la messa a terra.
Infine, la valutazione deve sempre tenere conto del sistema di distribuzione impiegato (TT, TN-S, TN-C, IT) per calibrare correttamente i tempi di intervento e la continuità di esercizio.
I documenti necessari
Per consentire lo svolgimento regolare del controllo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell’organismo abilitato una serie di documenti tecnici che attestino la corretta realizzazione e manutenzione del sistema.
Il pilastro fondamentale di questa documentazione è la Dichiarazione di Conformità (DiCo), rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, che certifica il rispetto delle norme CEI e della regola dell’arte. A questa si deve affiancare la denuncia dell’impianto di terra trasmessa agli enti competenti (INAIL/ASL) e, qualora l’attività lo richieda, il progetto integrale dell’impianto.
La quantità di documentazione richiesta varia significativamente in base alla complessità del sito industriale:
- Impianti con obbligo di progetto: per queste strutture è necessario presentare una relazione tecnica specialistica, gli elaborati grafici dettagliati e le tabelle o i diagrammi relativi al coordinamento delle protezioni contro i guasti a terra.
- Impianti senza obbligo di progetto: In questo caso, la normativa semplifica le richieste, rendendo sufficiente la presentazione dei soli elaborati grafici che descrivano la consistenza dell’impianto.
Oltre alla documentazione tecnica di progetto, è caldamente consigliato esibire il registro delle manutenzioni, dove sono annotati i controlli ordinari eseguiti internamente o da ditte esterne. Presentare un faldone documentale completo non solo velocizza le operazioni ispettive, ma dimostra l’approccio diligente dell’azienda verso la sicurezza sul lavoro, riducendo il rischio di rilievi o prescrizioni nel verbale finale.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DPR 462/01 espone il datore di lavoro a gravi conseguenze, poiché la mancanza totale o parziale della documentazione relativa al controllo della messa a terra non è considerata una semplice irregolarità formale. Nello specifico, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 106/09, la trascuratezza nell’esecuzione delle verifiche periodiche comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 1.000 a 4.800 euro.
Oltre all’aspetto economico, la normativa prevede ripercussioni di natura penale, con la possibilità di incorrere nella reclusione da 2 a 4 mesi.
FAQ sulla verifica di messa a terra
Come funziona la messa a terra
Il funzionamento della messa a terra si basa sul principio fisico di offrire alla corrente elettrica un percorso alternativo e a bassissima resistenza verso il suolo.
Cosa succede se non c’è la messa a terra
In condizioni di normale operatività, la corrente fluisce all’interno dei conduttori isolati; tuttavia, in presenza di un guasto o di un deterioramento dell’isolamento, le parti metalliche di un macchinario industriale possono andare in tensione.
Senza un impianto adeguato, chiunque tocchi tali superfici diventerebbe il conduttore verso terra, subendo una folgorazione. L’impianto di terra interviene canalizzando immediatamente questa dispersione attraverso i conduttori di protezione fino ai dispersori interrati nel terreno. Questo improvviso aumento di corrente viene rilevato dall’interruttore differenziale (salvavita), che scatta istantaneamente interrompendo l’alimentazione e mettendo in sicurezza l’intero sito produttivo.
Verifica degli impianti di messa a terra: ogni quanto effettuarla
La periodicità con cui deve essere eseguita la verifica impianti di messa a terra è strettamente legata alla natura dell’attività svolta e al livello di rischio ambientale associato al sito industriale.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 462/01, la cadenza della verifica della messa a terra deve essere biennale per tutte le installazioni situate in contesti critici come i cantieri, i locali adibiti a uso medico o veterinario dove si utilizzano apparecchi elettromedicali, e gli ambienti caratterizzati da un elevato pericolo di esplosione o rischio incendio, tra cui rientrano grandi depositi di materiali, centrali termiche a gas, alberghi e discoteche. Per tutti gli altri ambienti di lavoro che non ricadono in queste categorie specifiche, il controllo deve essere effettuato con una frequenza di ogni 5 anni.
Su chi ricade l’obbligo di effettuarla
L’obbligo di richiedere e far eseguire la verifica della messa a terra ricade interamente sul datore di lavoro, il quale ha la responsabilità giuridica di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e l’efficienza dei sistemi di protezione. È fondamentale comprendere che non tutti i soggetti tecnici possono rilasciare certificazioni valide ai fini del D.P.R. 462/01: la normativa stabilisce infatti che la verifica può essere effettuata esclusivamente dagli Organismi abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero delle attività produttive) o, in alternativa, da ASL e ARPA.
Un errore comune è pensare che l’elettricista di fiducia o l’impresa installatrice possano assolvere a questo compito; tuttavia, la legge chiarisce che tali soggetti non hanno l’autorizzazione per effettuare le verifiche periodiche ufficiali. L’elettricista può occuparsi esclusivamente della normale manutenzione degli impianti, segnalare eventuali anomalie o suggerire miglioramenti prestazionali, ma le sue verifiche non sono considerate valide ai fini degli obblighi di legge.
Che cos'è l'impianto di messa a terra?
L’impianto di messa a terra è la parte dell’impiantistica elettrica che garantisce il collegamento al potenziale elettrico del terreno. Si tratta quindi dell’insieme dei conduttori e dei dispersori che devono essere installati per realizzare la messa a terra di protezione.
L’impianto di messa a terra assieme ai dispositivi di protezione (es. gli interruttori differenziali) garantiscono la protezione delle linee elettriche e la sicurezza per gli operatori.
Il D.P.R. 462/01 prescrive l’obbligo di omologazione e di far eseguire le verifiche periodiche (art. 4 D.P.R. 462/01) e straordinarie (art. 7 D.P.R. 462/01) degli impianti elettrici di messa a terra.
Il datore di lavoro deve quindi individuare ed incaricare un soggetto abilitato che effettui tale verifica.
La Legge: D.P.R. 462/01
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Art. 2
Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3
Verifiche a campione
L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.
Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
tipo di impianto soggetto a verifica;
dimensione dell’impianto.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4
Verifiche periodiche Soggetti abilitati
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta dagli organi di vigilanza.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 7
Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’Asl o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
esito negativo della verifica periodica;
modifica sostanziale dell’impianto;
richiesta del datore di lavoro.
Art. 8
Variazioni relative agli impianti
Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.