Ministero delle Imprese e del Made in Italy

VERIFICHE PERIODICHE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO COSE

Come previsto dal D.Lgs. 81/08 e DM 11/04/2011, le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento cose certificano sicurezza e funzionalità delle attrezzature, esaminando installazione e dispositivi secondo scadenze di legge, garantendo la tutela dei lavoratori.
Verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento cose - 1

Perché le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento cose sono obbligatorie?

Il Gruppo SC (sollevamento cose) garantisce la sicurezza sul lavoro attraverso verifiche periodiche obbligatorie su gru, carrelli elevatori e apparecchi di sollevamento. L’Organismo CVE, in collaborazione con CVE Engineering, opera secondo il D.Lgs. 81/08 e il DM 11 aprile 2011, verificando conformità, installazione, manutenzione, dispositivi di sicurezza e capacità operativa degli apparecchi.

L’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo le attrezzature di lavoro:

  • Fornire attrezzature conformi alle normative e idonee alla sicurezza
  • Valutare condizioni di lavoro, rischi ambientali e interferenze con altre attrezzature
  • Garantire installazione conforme e manutenzione adeguata
  • Aggiornare i requisiti minimi di sicurezza
  • Mantenere registro dei controlli aggiornato
  • Controllo iniziale post-installazione
  • Verifica dopo ogni nuovo montaggio
  • Controlli periodici per attrezzature soggette a deterioramento
  • Controlli straordinari dopo eventi eccezionali
  • Verifiche specifiche secondo Allegato VII

Per apparecchi di sollevamento >200 kg non azionati a mano:

  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo – Verifica annuale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni – Verifica biennale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni – Verifica annuale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni – Verifica annuale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni – Verifica biennale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni – Verifica biennale

  •  

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni – Verifica triennale

  • Prima verifica INAIL entro 45 giorni dalla richiesta
  • Verifiche successive da ASL/ARPA o soggetti abilitati come CVE Engineering

Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative e responsabilità civili/penali.

Mentre il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008:

Le verifiche sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Il Decreto individua due tipologie di verifiche periodiche:

  • prima verifica periodica
  • verifiche periodiche successive alla prima

Per l’esecuzione delle verifiche periodiche il Datore di Lavoro può rivolgersi ad INAIL, ARPA o ad Organismi di Ispezione abilitati dal Ministero del Lavoro come CVE ENGINEERING.

FASE 1 MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA

Come primo adempimento al Datore di Lavoro è richiesto di effettuare la DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMMATRICOLAZIONE all’INAIL territorialmente competente attraverso il portale CIVA. L’unità operativa territoriale di INAIL assegnerà il numero di matricola all’attrezzatura.

FASE 2 PRIMA VERIFICA PERIODICA

Il Datore di Lavoro, tramite il portale CIVA, deve richiedere ad INAIL l’effettuazione della PRIMA VERIFICA PERIODICA, indicando il nominativo di C.V.E. ENGINEERING quale Soggetto Abilitato al quale l’INAIL potrà conferire delega.

FASE 3 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

L’allegato VII del D.Lgs. 81/08 definisce per ogni tipologia di attrezzatura la periodicità con la quale la stessa dovrà essere sottoposta a verifica. Per le verifiche periodiche successive alla prima il Datore di Lavoro potrà incaricare direttamente C.V.E. ENGINEERING quale soggetto abilitato (senza quindi dover inoltrare nuovamente la richiesta ad INAIL). 01

La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive. Al termine delle verifiche al datore di lavoro verrà rilasciata la seguente documentazione:

Scheda tecnica dell’attrezzatura (documento rilasciato solamente a seguito delle prime verifiche periodiche al fine di consentire la corretta identificazione delle attrezzature nel corso delle verifiche successive). La prima verifica periodica, infatti, ha lo scopo di accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura alla normativa vigente e a quanto indicato dal fabbricante.

Verbale di verifica periodica (documento attestante l’effettuazione e l’esito della verifica).

Nel verbale viene evidenziato lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Il costo delle verifiche periodiche viene calcolato sulla base del tariffario ministeriale in vigore. I prezzi delle verifiche sono quindi “calmierati” e quota parte viene destinata, per Legge, ad INAIL.

Le verifiche mirano a valutare lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Il servizio di CVE Engineering

Verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento cose - 3
  • Gestione completa dell’iter di verifica, dalla prima comunicazione INAIL alle verifiche successive
  • Verifiche periodiche secondo le scadenze normative (annuali, biennali, triennali)
  • Monitoraggio scadenze e documentazione
  • Tariffe trasparenti secondo normativa
Verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento cose - 3

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