Perchè verificare cancelli e varchi motorizzati?
CVE Centro Verifiche Europee, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento esegue, controlli periodici con proprio personale qualificato secondo le norme e leggi di riferimento.
I nostri tecnici alla fine dell’attività ispettiva compilano un verbale di verifica che tiene conto di un’analisi del prodotto a seguito di un esame a vista, analisi documentale e misure strumentali.
Il datore di lavoro dell’azienda dopo il nostro controllo viene messo a conoscenza dello stato del cancello e della permanenza dei requisiti di sicurezza.
Il Dlgs n.17 del 27 gennaio 2010 comporta il recepimento definitivo della Direttiva Macchine e in rispetto del nuovo regolamento n. 305/11 (parte strutturale per cancelli costruiti in serie) che abroga in maniera definitiva la direttiva 89/106/CEE.
La Direttiva Macchine prevede anche l’OBBLIGO di CONTROLLO PERIODICO delle macchine, stabilendo quali apparecchiature rientrano in questa categoria.
I Cancelli Automatici hanno due elementi essenziali per i quali rientrano nelle “quasi macchine”:
- un sistema di alimentazione;
- un impianto per il movimento.
L’OBBLIGO della VERIFICA PERIODICA è finalizzato al controllo del mantenimento delle condizioni di funzionamento in conformità alla Direttiva Macchine.
Nel termine “cancelli o portoni motorizzati” rientra un’ampia tipologia di aperture: cancelli scorrevoli, cancelli ad ante apribili, portoni basculanti, portoni sezionabili e/o avvolgibili, porte automatiche, ecc.
La direttiva definisce che:
Il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-02-2010) stabilisce a livello normativo che questi sistemi sono considerati come Macchine e non come impianti.
Tutti i Cancelli Automatici o Semiautomatici (compresi i portoni motorizzati che svolgono la funzione di cancello) hanno dunque l’obbligo della verifica periodica.
Obblighi e responsabilità
- Effettuare il controllo interno della produzione.
- Eseguire per conto proprio le prove sulla chiusura prodotta ad esemplare unico.
- Conservare la documentazione tecnica per 10 anni (Fascicolo Tecnico).
- Costruire un campione rappresentativo del prodotto.
- Richiedere l’attestazione di conformità presso un Ente Notificato (con le relative prove previste)
- Dichiarazione di prestazione (dal 2013)
- Condizioni di garanzia
- Manuale di uso e manutenzione
- Verbale di collaudo
- Etichetta CE
- Verifiche e controlli da parte degli organi competenti (ULSS, SPISAL, NAS CARABINIERI)
- Sospensione dei lavori con blocco dell’attività
- Azioni di sequestro con ordine di rimozione
- Ritiro dal commercio e divieto di commercializzazione
- Diritto di rivalsa di tutti i soggetti danneggiati
- Sanzioni amministrative e penali secondo il Lgs 81/08
- Caso A) Il fabbro costruttore del cancello, esegue la marcatura come «cancello manuale» secondo le disposizioni contenute nella Direttiva Prodotti da Costruire CPR 305/2011 e nella Norm EN 13201, mentre l’installatore dell’automazione esegue la nuova Analisi dei Rischi relativa alla «macchina creata», aggiorna il Fascicolo Tecnico e la Marcatura CE, rilascia la conformità dell’impianto elettrico, tutto secondo le indicazioni contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e nella Norma EN 12453.
- Caso B) Il fabbro e l’installatore potrebbero essere la stessa persona, ad es. un produttore di porte motorizzate; In ogni caso l’iter lavorativo e di certificazione rimane lo stesso.
- Caso C) L’installatore deve recuperare la documentazione della chiusura (originariamente prodotta dal fabbro) e verificare la marcatura CE, quindi aggiornare l’Analisi dei Rischi, il Fascicolo Tecnico e la Marcatura CE, quindi rilasciare la Conformità dell’impianto elettrico, tutto secondo le indicazioni contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e nella Norma EN12453.
- Caso D) L’installatore deve recuperare la documentazione della chiusura (originariamente prodotta dal fabbro) e verificare la marcatura CE, quindi deve eseguire la nuova Analisi dei Rischi relativa alla «macchina creata», aggiornare il Fascicolo Tecnico e la Marcatura CE, quindi rilasciare la Conformità dell’impianto elettrico, tutto secondo le indicazioni contenute nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e nella Norma EN12453.
- Incaricare un nuovo fabbro per la Marcatura CE
- Certificare / Adeguare l’automazione come indicato precedentemente
- Unificare / Aggiornare il fascicolo tecnico con la documentazione del fabbro
Oppure:
- Assumersi la responsabilità per la realizzazione della «macchina» nel suo complessivo chiusura più automazione
- Realizzare una nuova Analisi dei Rischi della chiusura più automazione
- Creare un nuovo Fascicolo Tecnico
Oppure:
- Rifiutarsi di certificare la chiusura più l’automazione, rimanendo in attesa delle competenze del fabbro
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Certificato chiusure automatiche
Si deve avere particolare attenzione qualora il serramento non sia già certificato CE come chiusura; l’installatore dell’automazione deve farsi carico della valutazione strutturale meccanica delle ante della chiusura da automatizzare.
In questo caso l’accento si pone sulla sicurezza del serramento in quanto tale (cancello, porta, portone) da motorizzare, ed i parametri da valutare con i rischi da evitare sono i seguenti:
- resistenza meccanica;
- protezione dal pericolo di caduta / ribaltamento / schiacciamento;
- protezione dal pericolo di deragliamento;
- protezione da uncinamento;
- protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili;
- protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili;
- protezione da sollevamento (nel caso di chiusure con movimento verticale);
Riepilogo delle Norme di riferimento:
Le norme UNI di riferimento che devono essere rispettate sono: EN 13241-1, EN 12635, EN 61000-6-2, EN 12453, EN 12978, EN 61000-6-3, EN 12445, EN 60335-1, EN 60204-1. A questo si aggiungono gli obblighi derivanti dalla Legge 46/90, sostituita dal DM 37/2008 nel caso in cui si apportino modifiche agli impianti elettrici di alimentazione della macchina (serramento+automazione).