VERIFICHE DELLE SCAFFALATURE
Garantire la sicurezza all’interno di un polo logistico o di un semplice magazzino è a tutti gli effetti un atto di responsabilità civile oltre che, chiaramente, un preciso obbligo normativo. La verifica delle scaffalature rappresenta il pilastro fondamentale per prevenire incidenti che potrebbero avere conseguenze gravose sulla salute dei lavoratori e sulla stabilità economica dell’azienda.
Il quadro normativo: tra D.lgs 81/08 e norma UNI EN 15635
Molti datori di lavoro si chiedono se il controllo delle scaffalature metalliche sia facoltativo. La risposta risiede nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ossia il D.lgs 81/08. Le scaffalature, essendo attrezzature di lavoro, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 71, che impone al datore di lavoro l’obbligo di idonea manutenzione.
In generale il Datore di Lavoro deve quindi:
- garantire che installazione e utilizzo avvengano in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante, istruzioni che devono sempre e comunque essere presenti in azienda;
- garantire che a seguito dell’installazione venga eseguito un collaudo iniziale dell’attrezzatura;
- garantire l’idonea manutenzione, tramite la redazione di un piano, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
A livello tecnico, il punto di riferimento è la norma UNI EN 15635, che definisce le modalità di utilizzo e manutenzione delle attrezzature di immagazzinaggio. Questa norma specifica che le scaffalature devono essere ispezionate regolarmente per assicurarsi che eventuali danni non pregiudichino la capacità di carico della struttura.
Il servizio C.V.E.
Il nostro servizio di verifica comprende:
- Rilievo disposizione scaffalature industriali e livelli di carico
- Redazione layout di mappatura impianto con viste significative
- Redazione certificazione portate per ns. scaffalature
- Verifica documentazione esistente
- Controllo visivo generale da terra (spalle-correnti–dpi)
- Verifica serraggio tasselli a terra (paracolpi-spalle-guard rail)
- Controllo di verticalità delle spalle effettuato con strumento posizionato a terra
- Rilievo fotografico delle anomalie
- Caratterizzazione delle anomalie (verde-giallo-rosso)
- Redazione scheda di verifica periodica delle scaffalature metalliche
- Redazione del rapporto di verifica ispettiva corredato da immagini
Verifiche della struttura della scaffalatura
Le scaffalature metalliche sono da considerarsi a tutti gli effetti attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro è quindi tenuto a rispettare gli obblighi generici in merito alle attrezzature di lavoro ed in particolare quelli contenuti nel Titolo III mettendo a disposizione dei suoi collaboratori attrezzature conformi alle normative vigenti in materia.
In generale il Datore di Lavoro deve quindi:
- garantire che installazione e utilizzo avvengano in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante, istruzioni che devono sempre e comunque essere presenti in azienda;
- garantire che a seguito dell’installazione venga eseguito un collaudo iniziale dell’attrezzatura;
- garantire l’idonea manutenzione, tramite la redazione di un piano, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Per mantenere un magazzino in totale efficienza e sicurezza e non esporre i datori di lavoro, i lavoratori, gli utenti e i clienti a rischi prevenibili è indispensabile effettuare periodicamente le ispezioni previste dalla normativa UNI-EN 15635, che hanno il preciso scopo di accertare il buono stato delle scaffalature e più in generale dei sistemi di stoccaggio delle merci.
La norma UNI EN 15635 stabilisce che l’utilizzatore dovrebbe considerare che regolari verifiche della struttura della scaffalatura devono essere effettuate durante l’arco di vita della stessa. La verifica deve essere effettuata da un tecnico esperto ad intervalli non superiori ai 12 mesi. Al termine dell’ispezione deve essere rilasciato un resoconto scritto con le osservazioni e gli interventi necessari per ridurre al minimo i rischi. In tale resoconto viene riportata la valutazione e la classificazione dei danni suddivisa in 3 livelli:
- Livello di danno verde: i componenti della scaffalatura sono sicuri e idonei all’uso, all’azienda è richiesto un semplice monitoraggio della struttura e un controllo dopo 12 mesi;
- Livello di danno giallo: è necessario un rapido intervento, entro e non oltre 30 giorni, per sostituire i componenti danneggiati, la scaffalatura deve essere temporaneamente scaricata in vista dell’intervento locale proposto;
- Livello di danno rosso: segregare, mettere in sicurezza l’area e scaricare immediatamente la scaffalatura per eseguire l’intervento suggerito immediatamente.
Il documento rilasciato costituisce la prova della regolare verifica e corretta manutenzione delle scaffalature, pertanto deve essere conservato dall’azienda ed esibito nel caso di ispezioni da parte dell’autorità competente.
L’azienda deve anche nominare e preparare adeguatamente una persona responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio (PRSES). Generalmente tale figura è interna all’azienda e ha il compito di effettuare dei controlli visivi (ad es. settimanalmente) e controlli un po’ più approfonditi (ad es. ogni 6 mesi) per rilevare eventuali problemi.
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La periodicità dei controlli: quando intervenire
La normativa non si limita a dire “cosa” fare, ma definisce anche il “quando”. La strategia di prevenzione si articola su tre livelli di controllo:
- Ispezione visiva settimanale: eseguita dal personale interno (PRSES – Persona Responsabile della Sicurezza delle Attrezzature di Immagazzinaggio) per rilevare danni evidenti. Si tratta di una figura (introdotta proprio dalla normativa UNI EN 15635) interna all’azienda e formata da quest’ultima che ha il compito di effettuare dei controlli visivi sull’integrità strutturale, la geometria della struttura, l’efficienza dei componenti, il contesto operativo e le conformità di montaggio.
- Ispezione periodica mensile: un controllo più approfondito, sempre documentato dal PRSES.
- Verifica annuale da parte di un esperto esterno: un’ispezione tecnica condotta da personale qualificato che deve rilasciare un verbale formale sullo stato di salute delle strutture.
Cosa analizza il tecnico durante la verifica delle scaffalature
L’ispezione tecnica professionale consiste in un audit strutturale che segue protocolli rigidi. L’esperto analizza ogni componente per identificare non solo i danni visibili, ma anche le potenziali instabilità silenziose che potrebbero compromettere la sicurezza dell’intero magazzino.
Il cuore della verifica riguarda la linearità delle strutture. Anche un urto apparentemente lieve causato da un carrello elevatore può ridurre drasticamente la capacità di carico. Il tecnico misura con precisione la non verticalità dei montanti e la curvatura dei correnti: la norma UNI EN 15635 stabilisce infatti limiti precisi oltre i quali la struttura deve essere messa fuori servizio o riparata immediatamente. Vengono inoltre ricercate eventuali cricche nelle saldature o segni di affaticamento del metallo, spesso invisibili a un occhio non esperto.
Un’attenzione particolare è riservata, inoltre, alla base della struttura e ai punti di giunzione. Il tecnico verifica:
- Sistemi di ancoraggio: lo stato dei tasselli al suolo e la planarità del pavimento dell’edificio, che non deve presentare cedimenti.
- Dispositivi di bloccaggio: la presenza e l’efficienza di tutte le spine di sicurezza. La mancanza di un singolo elemento può causare lo sganciamento della corrente durante il prelievo, con rischi fatali per l’operatore.
- Protezioni d’urto: lo stato dei paracolpi e delle barriere laterali, verificando che siano ancora in grado di assorbire impatti senza trasmettere l’energia alla scaffalatura.
In seguito, l’attenzione viene rivolta verso il ferro e come esso è utilizzato. Il tecnico controlla la corretta posizione dei carichi sui pallet e l’unità di carico stessa, assicurandosi che non vi siano sporgenze pericolose o pesi eccedenti i limiti nominali.
Fondamentale è la corrispondenza tra lo stato di fatto e le istruzioni del costruttore: si verifica che il montaggio sia avvenuto a regola d’arte e che siano presenti i cartelli di portata aggiornati, chiaramente visibili e leggibili, come richiesto dal D.Lgs 81/08. Ogni componente deve mantenere le condizioni di efficienza originarie per garantire che la “macchina magazzino” operi in totale sicurezza.
La classificazione dei danni: i livelli di rischio
Al termine dell’ispezione deve essere rilasciato un resoconto scritto con le osservazioni e gli interventi necessari per ridurre al minimo i rischi. In tale resoconto viene riportata la valutazione e la classificazione dei danni suddivisa in tre livelli:
- Livello di danno verde: i componenti della scaffalatura sono sicuri e idonei all’uso, all’azienda è richiesto un semplice monitoraggio della struttura e un controllo dopo 12 mesi;
- Livello di danno giallo: è necessario un rapido intervento, entro e non oltre 30 giorni, per sostituire i componenti danneggiati, la scaffalatura deve essere temporaneamente scaricata in vista dell’intervento locale proposto;
- Livello di danno rosso: segregare, mettere in sicurezza l’area e scaricare immediatamente la scaffalatura per eseguire l’intervento
Il documento rilasciato costituisce la prova della regolare verifica e corretta manutenzione delle scaffalature, pertanto deve essere conservato dall’azienda ed esibito nel caso di ispezioni da parte dell’autorità competente.
FAQ Verifiche delle scaffalature
Cosa succede se non effettuo l’ispezione annuale?
L’omessa verifica espone il Datore di Lavoro a gravi sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 (art. 71). Inoltre, in caso di incidente, la mancanza di un verbale di ispezione aggiornato può comportare responsabilità penali e il mancato risarcimento da parte delle assicurazioni.
Posso riparare le scaffalature danneggiate in autonomia?
No, le riparazioni “fai-da-te” o le saldature non certificate sono vietate. Ogni intervento di ripristino deve essere eseguito utilizzando ricambi originali e seguendo le procedure del costruttore, oppure tramite kit di riparazione certificati che non alterino le caratteristiche strutturali.
I cartelli di portata sono obbligatori?
Assolutamente sì. Ogni scaffalatura deve esporre in modo visibile i cartelli di carico che indicano le portate massime per ripiano e per spalla, le unità di carico ammesse e le avvertenze di sicurezza. La loro assenza è una delle non conformità più frequenti durante le ispezioni.
ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E NORME UNI EN 15629 E 15635
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’ art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi – Art. 71 comma 1) del D.Lgs. 81/08.
- Il datore di lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’ uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ Allegato VI. (es. adeguati paraurti a protezione dei montanti della scaffalatura, per evitare il loro danneggiamento in seguito ad urti accidentali con carrelli elevatori in fase di carico e scarico). – Art. 71 comma 3) del D.Lgs. 81/08
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui l’ articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; – Art. 71 comma 4)lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/08
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè siano curati la tenuta e l’ aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – Art. 71 comma 4) lettera B9 de D.Lgs. 81/08
- Il datore di lavoro provvede affinchè: b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli le cui lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conversazione e l efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devoo essere effettuti da persona competente – At. 71 comma 8) del D.Lgs.81/08
- L’ utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura, durante il suo ciclo di vita, a regolari ispezioni al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato o sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore – App. A, lett.I) UNI EN 15629:2009
- L’ utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno “verde”, “ambra” e “rosso”, l fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore – par. 9.2, lett. P) UNI EN 15635:2009