Termografia dei quadri o verifica di messa a terra: che differenza c’è
“Abbiamo già fatto la termografia, siamo a posto anche con la verifica dell’impianto elettrico?” È una domanda che ricorre spesso, e la risposta è no. Sono due attività diverse per origine normativa, per finalità, per soggetti abilitati e per documento prodotto. Confonderle porta a due errori speculari e ugualmente costosi: credere di essere in regola quando non lo si è, oppure rinunciare a uno strumento diagnostico prezioso perché “tanto non è obbligatorio”. Mettiamo ordine.
Un confronto in sintesi
| Verifica impianto di messa a terra | Indagine termografica sui quadri | |
| Riferimento | D.P.R. 462/01; D.Lgs. 81/08, artt. 80 e 86 | Tecnica di manutenzione predittiva; operatori certificati UNI EN ISO 9712 |
| Natura | Adempimento obbligatorio per il datore di lavoro | Attività diagnostica volontaria |
| Periodicità | Biennale o quinquennale secondo il tipo di attività | Non fissata dalla legge: si definisce in base al rischio |
| Chi la esegue | Organismo di Ispezione abilitato dal MIMIT, ASL o ARPA | Tecnico termografista certificato |
| Documento | Verbale di verifica | Relazione termografica |
| Condizioni | Prove che comportano brevi interruzioni dell’alimentazione | Impianto in esercizio e sotto carico |
La verifica di messa a terra: un obbligo con una scadenza
La verifica periodica dell’impianto di messa a terra nasce dal D.P.R. 462/01 ed è richiamata dal D.Lgs. 81/08 agli articoli 80 e 86. Non è una scelta gestionale: è un obbligo che grava sul datore di lavoro, con una periodicità stabilita per legge. Biennale per i cantieri, i locali adibiti ad uso medico, gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e i luoghi con pericolo di esplosione; quinquennale per tutte le altre attività.
A eseguirla possono essere soltanto soggetti individuati dalla norma: gli Organismi di Ispezione abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure ASL e ARPA territorialmente competenti. L’esito si formalizza in un verbale di verifica, il documento che gli organi di vigilanza possono richiedere durante un’ispezione e che va conservato in azienda.
Che cosa accerta, concretamente? La continuità dei conduttori di protezione, il valore della resistenza di terra, il coordinamento con i dispositivi di protezione, il funzionamento degli interruttori differenziali, la corretta realizzazione dei collegamenti equipotenziali. È una verifica di conformità: risponde alla domanda “questo impianto rispetta i requisiti di legge?”.
La termografia: una diagnosi, non un adempimento
L’indagine termografica sui quadri elettrici appartiene a un’altra famiglia. È una tecnica di manutenzione predittiva: attraverso una termocamera si rilevano le anomalie termiche dei componenti in esercizio, individuando connessioni allentate, morsetti ossidati, squilibri di fase, conduttori sottodimensionati e sovraccarichi localizzati.
Non risponde alla domanda “sono in regola?”, ma a una domanda diversa e altrettanto importante: “dove sta per rompersi qualcosa?”. Il valore sta nell’anticipo. Un morsetto che scalda anomalamente non provoca il blackout oggi, ma è il precursore tipico del guasto improvviso e, nei casi peggiori, dell’innesco di un incendio. Individuarlo consente di programmare l’intervento in una finestra scelta dall’azienda, anziché subirlo nel momento peggiore.
Non essendo un adempimento a scadenza fissa, la termografia non ha una periodicità imposta dalla legge: la frequenza si costruisce sulla criticità dell’impianto, sulla continuità di servizio richiesta e, molto spesso, su quanto chiede la compagnia assicurativa. Perché l’indagine sia tecnicamente solida servono due condizioni: un operatore certificato secondo la UNI EN ISO 9712 e una termocamera professionale con certificato di taratura in corso di validità.
Perché non sono alternative, ma si completano
La distinzione più utile è questa: la verifica ex D.P.R. 462/01 guarda alla protezione delle persone dal rischio elettrico e alla conformità dell’impianto di terra; la termografia guarda allo stato di salute delle connessioni e alla continuità dell’esercizio.
Ne discende una conseguenza pratica: un impianto può superare regolarmente la verifica periodica e avere, allo stesso tempo, un morsetto che scalda a novanta gradi dentro un quadro di distribuzione. Non c’è contraddizione, perché le due attività osservano fenomeni diversi. Vale anche l’inverso: una relazione termografica impeccabile non sostituisce in alcun modo il verbale di verifica, e non può essere esibita al suo posto in caso di controllo.
C’è poi una differenza operativa che incide sulla programmazione. La verifica dell’impianto di terra comporta, nella fase delle prove sui differenziali, brevi interruzioni dell’alimentazione, da concordare con il datore di lavoro. La termografia richiede invece esattamente il contrario: l’impianto deve essere in funzione e sotto carico, perché un quadro spento non manifesta alcuna anomalia termica.
E lo sgravio INAIL?
Le indagini termografiche sui quadri elettrici rientrano tra gli interventi riconosciuti dal modello INAIL OT23, aggiornato ogni anno, ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa. È una leva economica rilevante, con requisiti precisi: rilievo e interpretazione devono essere eseguiti da personale certificato secondo la UNI EN ISO 9712, con report firmato da un operatore almeno di livello 2.
Un chiarimento utile sul piano documentale: la relazione tecnica preliminare che motiva l’opportunità dell’indagine e ne definisce le condizioni di esecuzione è un requisito della documentazione probante richiesta dall’INAIL per questo intervento. Il D.M. 37/08 entra in gioco solo per individuare chi è qualificato a firmarla: un professionista abilitato alla progettazione degli impianti elettrici oppure il responsabile tecnico di un’impresa abilitata. Il tema, con l’inquadramento completo e la documentazione da produrre, è trattato in dettaglio nella pagina dedicata alle indagini termografiche sui quadri elettrici.
Va sottolineato un punto che genera confusione: l’aggancio all’OT23 riguarda le indagini sui quadri e sugli impianti elettrici. Le indagini termografiche sugli impianti fotovoltaici seguono invece un percorso diverso, regolato dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3, con logiche e finalità proprie.
Il ruolo di Organismo CVE
C.V.E. – Centro Verifiche Europee è un Organismo di Ispezione di tipo A abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le verifiche previste dal D.P.R. 462/01, ed esegue inoltre indagini termografiche su quadri elettrici, motori e trasformatori.
In entrambi i casi il perimetro è lo stesso: CVE verifica, misura e documenta in modo imparziale. Non installa impianti, non li progetta, non esegue riparazioni né manutenzione. Se il verbale di verifica o la relazione termografica evidenziano criticità, il documento le individua con precisione e la loro risoluzione è affidata all’installatore o al manutentore di fiducia del cliente.
Domande frequenti (FAQ)
La termografia sostituisce la verifica di messa a terra?
No. La verifica periodica dell’impianto di messa a terra è un obbligo previsto dal D.P.R. 462/01 e si conclude con un verbale di verifica. La termografia è un’attività diagnostica di manutenzione predittiva e produce una relazione tecnica: sono documenti non intercambiabili.
La termografia dei quadri elettrici è obbligatoria?
Non esiste un obbligo generale di legge che imponga l’indagine termografica sui quadri con una periodicità fissa. Può però diventare vincolante nei rapporti con le compagnie assicurative o in presenza di specifiche prescrizioni, ed è riconosciuta dall’INAIL nell’ambito del modello OT23.
Ogni quanto va rifatta la verifica di messa a terra?
Ogni due anni per cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e luoghi con pericolo di esplosione; ogni cinque anni per le altre attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. 462/01.
Perché la termografia si esegue con l’impianto acceso?
Perché le anomalie termiche si manifestano solo quando i componenti sono percorsi da corrente. Un quadro non alimentato o scarico non mostra i punti caldi che l’indagine deve individuare.
Chi può eseguire un’indagine termografica valida ai fini INAIL?
Un tecnico termografista certificato secondo la UNI EN ISO 9712, dotato di termocamera professionale con certificato di taratura; il report deve essere firmato da personale certificato almeno al livello 2. La relazione tecnica preliminare richiesta dal modello OT23 va firmata da un professionista abilitato alla progettazione di impianti elettrici o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata.
Due strumenti, un solo obiettivo
La verifica di legge attesta la conformità; la termografia anticipa il guasto. Un’azienda che gestisce bene il proprio rischio elettrico non sceglie tra le due: rispetta le scadenze della prima e usa la seconda per non arrivare impreparata al fermo impianto o al principio di incendio.
Vuoi sapere se i tuoi quadri elettrici e il tuo impianto di terra sono davvero in regola? C.V.E. esegue le indagini termografiche sui quadri elettrici e le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra su tutto il territorio nazionale.
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