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Ogni quanto va controllato un cancello automatico aziendale

Ogni quanto va controllato un cancello automatico aziendale

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Ogni quanto va controllato un cancello automatico aziendale

Un cancello scorrevole che apre e chiude decine di volte al giorno all’ingresso di uno stabilimento è, per la normativa, una macchina a tutti gli effetti. Eppure resta uno degli impianti su cui i datori di lavoro hanno le idee meno chiare: ogni quanto va controllato? Esiste una scadenza fissa, come accade per l’impianto di messa a terra? La risposta è meno immediata di quanto si creda, e conoscerla per tempo evita sia le contestazioni in sede di ispezione sia gli infortuni. Vediamo che cosa prevede la legge, chi stabilisce la frequenza dei controlli e qual è il ruolo di un Organismo di Ispezione come CVE.

 

Perché non esiste una scadenza uguale per tutti

Per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra il D.P.R. 462/01 fissa una periodicità precisa: due o cinque anni a seconda del tipo di attività. Molti datori di lavoro si aspettano quindi di trovare un numero altrettanto netto anche per i cancelli e i varchi motorizzati. Così non è.

Il cancello automatizzato non rientra tra le attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, quello che stabilisce le verifiche periodiche a scadenza fissa per gru, piattaforme elevabili e apparecchi di sollevamento. Il legislatore ha seguito una logica diversa: invece di imporre un intervallo unico a impianti profondamente diversi tra loro, ha stabilito che la frequenza vada determinata caso per caso, sulla base di criteri tecnici precisi. Il che non significa “quando capita”: significa che la frequenza va individuata, motivata e documentata.

 

Che cosa prevede l’articolo 71 del D.Lgs. 81/08

La norma di riferimento è l’articolo 71 del Testo Unico sulla sicurezza, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro sulle attrezzature di lavoro. Al comma 4 stabilisce che le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e siano oggetto di idonea manutenzione, con tenuta e aggiornamento del registro di controllo dove previsto.

Il passaggio decisivo per i cancelli è però il comma 8, che impone al datore di lavoro, seguendo le indicazioni fornite dai fabbricanti oppure, in assenza di queste, le pertinenti norme tecniche, le buone prassi o le linee guida, di provvedere affinché:

  • le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale dopo l’installazione e prima della messa in esercizio, e a un controllo dopo ogni montaggio in una nuova località di impianto;
  • le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti pericolosi siano sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti o, in mancanza, alle norme di buona tecnica o ai codici di buona prassi;
  • siano eseguiti interventi di controllo straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano pregiudicare la sicurezza dell’attrezzatura.

Lo stesso comma 8 aggiunge una precisazione che pesa molto nella pratica: questi controlli devono essere effettuati da persona competente. E il comma 9 chiude il cerchio stabilendo che i risultati vanno riportati per iscritto e che almeno quelli relativi agli ultimi tre anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

 

Dove si trova, concretamente, la frequenza per il tuo cancello

Il primo documento da consultare è sempre il manuale d’uso e manutenzione rilasciato da chi ha realizzato l’automazione. È lì che il fabbricante indica gli intervalli di controllo, talvolta espressi in mesi, talvolta in numero di cicli di manovra. Quel dato non è un consiglio: è il riferimento che l’articolo 71 richiama per primo.

Quando il manuale manca o è incompleto (situazione frequente sui cancelli automatizzati anni fa e mai aggiornati) si guarda alle norme tecniche di settore. Il riferimento è la UNI EN 12453, che nell’edizione vigente del 2022 definisce i requisiti di sicurezza in uso delle porte e dei cancelli motorizzati e ingloba anche i metodi di prova, in particolare la misura delle forze d’impatto, storicamente contenuti nella UNI EN 12445.

Va poi considerato l’uso reale. Un varco logistico che compie diverse centinaia di manovre al giorno subisce un’usura non paragonabile a quella di un cancello carraio azionato poche volte. A parità di modello, il primo richiede intervalli sensibilmente più ravvicinati. Anche l’ambiente incide: polvere, salsedine, sbalzi termici e transito di mezzi pesanti accelerano il degrado dei componenti di sicurezza.

 

I momenti in cui il controllo va fatto comunque

Al di là della periodicità ordinaria, esistono situazioni in cui il controllo non può attendere la scadenza programmata:

  • alla prima messa in esercizio, dopo l’installazione o dopo l’automazione di un cancello preesistente;
  • dopo la riparazione o la sostituzione di un componente di sicurezza, come fotocellule, coste sensibili, centralina o motoriduttore;
  • dopo una modifica o una trasformazione dell’impianto, ad esempio la sostituzione dell’anta o l’aggiunta di nuovi accessori;
  • dopo un incidente o un principio di schiacciamento, anche quando non ci sono state conseguenze per le persone;
  • dopo eventi naturali o urti accidentali di veicoli sulla struttura;
  • dopo un periodo prolungato di inattività.

 

Manutenzione e verifica non sono la stessa cosa

È la confusione più diffusa, ed è bene scioglierla. La manutenzione è l’attività con cui l’installatore o il manutentore interviene sull’impianto: regola, lubrifica, ripara, sostituisce i componenti usurati. La verifica è invece l’accertamento, condotto da un soggetto indipendente, che i requisiti di sicurezza permangano nel tempo: si traduce in prove strumentali, esame dei dispositivi di protezione, controllo documentale e rilascio di un rapporto.

Un Organismo di Ispezione di tipo A non può svolgere entrambe le attività, ed è proprio questa la sua ragione d’essere. CVE verifica e attesta la conformità in modo imparziale: non installa, non progetta, non ripara e non esegue manutenzione. È questa terzietà a rendere il rapporto di verifica un documento realmente spendibile davanti a un organo di vigilanza, a una compagnia assicurativa o, nella peggiore delle ipotesi, in sede giudiziaria.

 

Che cosa controlla Organismo CVE su un cancello motorizzato

C.V.E. – Centro Verifiche Europee è un Organismo di Ispezione di tipo A abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sui cancelli e sui varchi motorizzati i controlli sono eseguiti con personale qualificato dell’Organismo e si articolano su tre fronti:

  • esame documentale: marcatura CE, dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico, manuale d’uso e registro delle manutenzioni;
  • esame visivo e funzionale dei dispositivi di sicurezza: fotocellule, coste sensibili, arresto di emergenza, sblocco manuale, protezioni contro il cesoiamento e il trascinamento;
  • prove strumentali di misura delle forze d’impatto, con confronto rispetto ai limiti previsti dalla UNI EN 12453.

Al termine viene rilasciato un rapporto che fotografa lo stato di sicurezza dell’installazione. Se emergono criticità, il documento le indica con precisione: sarà poi l’installatore di fiducia del cliente a eseguire gli interventi di ripristino. È la separazione dei ruoli che tutela il datore di lavoro.

Un’ultima avvertenza sul quadro di prodotto: oggi il cancello automatizzato è una macchina ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010; dal 20 gennaio 2027 la direttiva sarà sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230. Per il datore di lavoro la sostanza degli obblighi di controllo non cambia, ma è un passaggio da conoscere in vista dei nuovi acquisti.

 

Domande frequenti (FAQ)

Esiste una scadenza di legge per il controllo dei cancelli automatici?

No, non esiste un intervallo fisso valido per tutti come quello previsto dal D.P.R. 462/01 per la messa a terra. L’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la frequenza dei controlli periodici va determinata in base alle indicazioni del fabbricante o, in loro assenza, alle norme di buona tecnica e ai codici di buona prassi.

Chi può eseguire il controllo periodico di un cancello motorizzato?

Il D.Lgs. 81/08 richiede che gli interventi di controllo siano effettuati da persona competente. Affidarsi a un Organismo di Ispezione accreditato aggiunge il valore della terzietà: chi verifica non è lo stesso soggetto che ha installato o che manutiene l’impianto.

Devo conservare i risultati dei controlli?

Sì. L’articolo 71, comma 9, prevede che i risultati siano riportati per iscritto e che almeno quelli degli ultimi tre anni siano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Il mio cancello è nuovo e marcato CE: devo controllarlo lo stesso?

Sì. La marcatura CE attesta la conformità al momento dell’immissione sul mercato, ma non certifica che le condizioni di sicurezza si mantengano nel tempo. L’obbligo di controllo periodico resta pienamente in capo al datore di lavoro.

Organismo CVE può anche riparare o regolare il cancello?

No. Come Organismo di Ispezione di tipo A, CVE verifica e attesta la conformità in modo imparziale. Le eventuali criticità riscontrate vengono indicate nel rapporto e vanno risolte dall’installatore o dal manutentore incaricato dal cliente.

 

Programma il controllo, non aspettare il guasto

Sui cancelli e sui varchi motorizzati la scadenza non arriva da una circolare: va costruita partendo dal manuale del fabbricante, dalle norme tecniche e dall’uso reale dell’impianto. È un lavoro che conviene fare una volta e bene, perché mette il datore di lavoro nella condizione di dimostrare, documenti alla mano, di aver adempiuto ai propri obblighi.

Contatta Organismo CVE per la verifica dei tuoi cancelli e varchi motorizzati e richiedi un preventivo gratuito e senza impegno.

 

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